Cosa facciamo
Autore: Lega Volley Femminile
30 Dicembre 2002



(Estratto dello Statuto 07/11/2004 della Federazione Italiana Pallavolo) Art. 66 – Leghe ed Associazioni Nazionali

1.  La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei.

2.  Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell’ordinamento statale, ai principi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle, norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV.

3.  Il Consiglio Federale valuta la conformità ai sensi del comma precedente e, in caso di difformità, invita la Lega Nazionale interessata ad apportare le opportune modifiche allo Statuto e ai regolamenti.

4.  Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l’attività agonìstica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell’immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.

5.  In caso di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell’attività agonistica di settore ovvero in caso dì constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma precedente, revocando l’avocazione o l’incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.

6.  Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze nonchè la possibilità di nomina di un commissario in caso di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo ovvero in caso di constata impossibilità di funzionamento.

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