La Lega – Statuto

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE
1. E’ costituito un Consorzio con attività esterna fra le società sportive partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 Femminili di Pallavolo denominato “Lega Pallavolo Serie A Femminile”.

ART. 2 – SEDE
1. Il Consorzio ha sede in Milano. La sede può essere trasferita in altra città, purché in Italia, su decisione dell’assemblea che delibererà in materia, in sede di assemblea straordinaria, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto

ART. 3 – DURATA
1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 luglio 2026 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dai tre quarti dei consorziati aventi diritto al voto.

ART. 4 – SCOPO
1. Il Consorzio ha per scopo:
a) la cura degli interessi comuni agli associati, in armonia con le norme previste dello Statuto della Federazione Italiana Pallavolo;
b) la promozione e la realizzazione di tutto quanto necessario al consolidamento dell’immagine della Pallavolo femminile di vertice in Italia nei rapporti con gli organi di informazione, con il mondo delle imprese industriali, commerciali ed enti in genere nonchè con le componenti qualificate dell’intero movimento pallavolistico nazionale ed internazionale;
c) la stipula di accordi economici con soggetti economici terzi, nell’interesse ed in favore di tutte le associate o di alcune di esse; in tal caso i costi saranno a carico delle associate interessate
d) la realizzazione e la gestione di accordi e servizi nell’interesse delle società associate ed in particolare quelli relativi all’organizzazione comune dell’attività sportiva istituzionale delle società medesime;
e) la gestione dei fatti tecnici ed organizzativi di interesse comune e la fornitura dei relativi servizi;
f) l’organizzazione di eventi pallavolistici che vedano la partecipazione delle squadre di Serie A femminile nel rispetto dei vigenti regolamenti federali;
g) la commercializzazione e la gestione dei diritti audiovisivi sportivi delle competizioni organizzate dal Consorzio, su delega delle società consorziate conferita mediante approvazione del presente Statuto, nonché dei diritti di natura commerciale e di natura promopubblicitaria, di tutela dei marchi collettivi ed in generale di tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale, così come previsto e disciplinato dall’art. 23 dello Statuto;
h) quant’altro affidato al Consorzio sia dall’Assemblea che dalle società al medesimo consorziate, sia in gruppo che singolarmente, che ne abbiano fatto richiesta. In questi ultimi casi, per i servizi resi, verrà stabilito, un compenso.

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